Legge 104: legittimo il licenziamento per giusta causa se l’assistenza non copre tutte le ore di permesso.
I permessi retribuiti dalla legge 104 sono permessi di cui possono beneficiare i lavoratori nel caso in cui siano affetti da disabilità grave o nel caso in cui debbano assistere familiari con handicap in situazione di gravità (L. 104/92 così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e dal d.lgs. 119/2011).
Tale strumento è utilizzato impropriamente ogni qualvolta il lavoratore beneficiario non utilizzi le ore di permesso per assistere il parente affetto da disabilità, integrando così un abuso di diritto, come accaduto nel caso su cui si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5574/2016.
Il lavoratore ricorrente, durante l’uso dei permessi previsti dalla legge 104, aveva dedicato solo una minima percentuale del tempo all’assistenza del prossimo congiunto malato (nella fattispecie il 17,5% del totale), ritenuta insufficiente a giustificare un’attività assistenziale conforme alle finalità del permesso di cui era beneficiario.
La Corte ha quindi ritenuto che, con tale condotta, il lavoratore avesse dimostrato “un sostanziale disinteresse per le esigenze aziendali” violando il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro, “tale da determinare nel datore di lavoro la perdita della fiducia nei successivi adempimenti e idoneo a giustificare il recesso per giusta causa” (cfr. Corte di Cass. n. 5574/2016).