In caso di separazione coniugale, l’articolo 156 del Codice Civile stabilisce che sia il Giudice, una volta accertato a quale coniuge sia addebitata la separazione, a definire se l’altro coniuge abbia diritto a ricevere un assegno di mantenimento, nel caso in cui non disponga di “adeguati redditi propri”. L’assegno di mantenimento serve ad assicurare al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Il Giudice calcolerà la somma dovuta valutando i mezzi economici di entrambi i coniugi. La nostra agenzia ha la possibilità di documentare la reale situazione economico/finanziaria dell’ex coniuge e di utilizzare le prove raccolte nelle opportune sedi giudiziarie. La nostra attività è finalizzata a: